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COLLAUDI AUTOGRU’
La Mar di Marangoni G. & C. è Abilitata dal Ministero per le verifiche di apparecchiature per sollevamento cose oltre i 200 kg.
L’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, detto anche Testo Unico sulla sicurezza, ai comi 8 e 11 prescrive che il Datore di Lavoro deve provvedere affinchè le attrezzature di lavoro siano sottoposti ad un controllo iniziale, e periodicamente a controllo successivi.
(art. 71 comma 11 D.Lgs 81/2008) VERIFICHE PERIODICHE
Con l’adozione del testo unico sono state modificate le scadenze relative ai collaudi per la verifica degli organi di sollevamento, infatti le gru con un’anzianità inferiore a 10 anni dovranno effettuare la verifica ogni due anni, mentre quelle con un’anzianità superiore o uguale a 10 anni hanno scadenza annuale.
La documentazione da esibire e le verifiche saranno diverse in base all’anzianità della gru, infatti per quelle decennali è necessario effettuare una verifica preventiva, documentata e certificata da tecnico abilitato e regolarmente iscritto ad apposito albo, relativa all’usura dei materiali.
Le verifiche periodiche sono obbligatorie per la sicurezza durante l'utilizzo dell'organo di sollevamento.
Tale collaudo (che prevede il rilascio di un verbale di verifica con esito favorevole) è oggi richiesto in tutti i cantieri di lavoro.
La responsabilità di eventuali danni a persone o cose, causati durante il sollevamento di un peso, è del datore di lavoro, dell’intestatario del veicolo e dell'operatore.
Quanto scritto può essere svolto in tempi ristretti presso la sede della nostra Ditta, la quale ha già provveduto all’organizzazione del proprio sistema in conformità alla nuova normativa.
Il D.Lgs 81/2008 distingue due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per l’utilizzo.
SANZIONE : Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 500.00 a euro 1800.00 al datore di lavoro ed il dirigente.
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CONTROLLI DI MANUTENZIONE PERIODICA
Possono essere eseguiti da tecnico competente,cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza di anomalie sulla attrezzatura.
Anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli, ma, in caso di incidente deve dimostrare che realmente è in grado di valutare con competenza se la macchina era idonea all’uso in sicurezza.
I controlli vanno documentati secondo i presupposti dell’art.71, comma 9 del D.Lgs. 81/2008)
“i risultati di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”
Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare la descrizione di tutti gli interventi eseguiti.
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SCADENZE VERIFICHE AUTOGRU’
PRIMA VERIFICA: Un anno dopo la costruzione della machina
VERIFICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA: Ogni anno
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Documentazione necessaria:
- Copia denuncia di messa in opera
- Registro di controllo opportunamente compilato
- Se di anzianità superiore a 10 anni dovremmo effettuare un controllo preventivo come sopra spiegato
- Se la gru è stata costruita in conformità alla normativa CE
- Copia conformità CE gru
- Copia conformità CE allestitore
- Se la gru è stata costruita con le vecchie norme
- Libretto I.S.P.E.L.S. originale